Chiedere la rateizzazione del pagamento di un tributo

Descrizione

Chiedere la rateizzazione del pagamento di un tributo

Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.

Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.

Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.

In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.

In Comune di Altopascio …

È possibile richiedere una dilazione di pagamento per solleciti e avvisi di accertamento esecutivi per un massimo di 72 rate mensili a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

  • fino a 100,00 € nessuna rateizzazione
  • da 100,01 € a 500,00 € fino a quattro rate mensili
  • da 500,01 € a 3.000,00 € da cinque a dodici rate mensili
  • da 3.000,01 € a 6.000,00 € da tredici a ventiquattro rate mensili
  • da 6.000,01 € a 20.000,00 € da venticinque a trentasei rate mensili
  • oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. 

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.